La presente procedura ha lo scopo di fornire indicazioni per la presentazione e la corretta gestione da parte di Lucos s.r.l. (d’ora innanzi anche: “Lucos” o “la Società”) delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del Decreto n. 231.
La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate dalla persona fisica che segnala condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del Decreto n. 231, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (ovvero nell’espletamento delle attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, vengano acquisite informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile).
Ai fini della presente procedura rilevano pertanto le segnalazioni effettuate:
La segnalazione può essere effettuata:
La presente procedura si applica alle segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
Rilevano anche le segnalazioni aventi ad oggetto:
La presente procedura non si applica:
uffici.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.
È necessario in particolare che risultino chiare:
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Segnalazioni anonime
Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie. In ogni caso, il segnalante o denunciante anonimo, successivamente identificato, che comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D. Lgs. n. 24 del 2023 garantisce a fronte di misure ritorsive. La Società che riceva la segnalazione attraverso i propri canali interni è tenuta a registrare la segnalazione anonima ed a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il segnalante o il denunciante comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.
Canali utilizzabili per la segnalazione
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta attraverso il canale interno gestito dalla Società ovvero in forma orale attraverso il sistema di messaggistica vocale predisposto dalla Società ovvero mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta del segnalante.
Perdita delle tutele: le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Beneficiari delle misure di protezione
Trattamento dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D. Lgs. n. 24 del 2023 e dalla presente procedura deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento, in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante. In tali casi, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Lucos, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
In relazione allo scopo e al campo di applicazione della presente procedura si individuano le seguenti responsabilità:
Il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno. In tale ambito le segnalazioni possono essere effettuate:
La gestione del canale di segnalazione interno è demandata al Comitato whistleblowing.
Segnalazioni scritte
Le segnalazioni in forma scritta sono presentate tramite la piattaforma informatica fornita da Whistlelink accessibile dal sito istituzionale di Lucos cliccando al link whistleblowing. La piattaforma utilizza strumenti di crittografia che consentono l’identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco. Il segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo, nei giorni successivi alla segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte dell’Incaricato o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della segnalazione. In caso di smarrimento del codice, il segnalante non può effettuare l’accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato. La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al Comitato whistleblowing di comunicare in forma riservata con il segnalante. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto. Tutti i dati, compresi i dati identificativi del segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dal Comitato whistleblowing esclusivamente nell’esercizio delle proprie funzioni di legge. L’inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail e posizione lavorativa, non è obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione. Viene rivolta al segnalante la domanda se vuole fornire dati identificativi. Solo se risponde sì, i campi nome e cognome diventano obbligatori. Non sarà possibile applicare le misure di protezione prima descritte nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne destinatario.
Segnalazioni orali
Prerogative nella gestione delle segnalazioni interne
Il Comitato whistleblowing gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all’interno del medesimo contesto lavorativo, se individuato), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
Il Comitato whistleblowing svolge le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute – effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati – tese ad accertare la sussistenza o meno del fumus di fondatezza della segnalazione. Valutata l’ammissibilità della segnalazione, il Comitato whistleblowing avvia l’istruttoria interna sulle violazioni segnalate.
Al Comitato whistleblowing non spetta svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Lucos, oggetto di segnalazione.
Svolgimento dell’istruttoria
Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, il Comitato whistleblowing avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. In particolare il Comitato whistleblowing in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare – tramite il canale a tanto dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto – un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici della Società nonché avvalersi della collaborazione degli stessi, sempre garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legislazione vigente.
Il Comitato whistleblowing, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste ovvero richiedere il supporto specialistico di consulenti (tecnici, informatici, economisti, legali, ecc.) appositamente designati, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.
A seguito dell’attività svolta, qualora il Comitato whistleblowing ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, dà alla persona segnalata un termine di 15 giorni per l’integrazione documentale e, in caso di
mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l’archiviazione della segnalazione con
adeguata motivazione.
Qualora il Comitato whistleblowing ravvisi, invece, il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente all’organo direttivo, trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare la riservatezza del segnalante.
Dal momento della trasmissione della relazione i riceventi diventano persone autorizzate del trattamento dei dati.
Raccolta del consenso del segnalante
Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l’identità dello stesso a persone diverse dal Comitato whistleblowing durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.
L’acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata del Comitato whistleblowing formulata all’interno della piattaforma informatica nel campo generico di dialogo con il segnalante e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto dal Comitato whistleblowing in occasione dell’incontro.
Termini procedurali
Il Comitato whistleblowing rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.
Il Comitato whistleblowing, in caso sia di segnalazione scritta che orale, fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni – entro 3 mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.
Trattamento delle segnalazioni anonime
Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.
Nel caso pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il Comitato whistleblowing potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori elementi per consentire un maggiore approfondimento dando un termine di 15 giorni. In ogni caso il Comitato whistleblowing trasmetterà apposita relazione sulla segnalazione all’organo direttivo.
Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. Se il segnalante disvela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal D.lgs. n. 24 del 2023.
Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
mediante i seguenti canali:
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
La piattaforma informatica utilizza un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione, attraverso la quale i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile anche all’ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, l’utente inserisce nella Sezione “Identità” le informazioni che lo identificano in modo univoco. A tale riguardo, al fine di garantire la massima riservatezza dell’identità del segnalante, l’ANAC prevede la figura del Custode delle identità che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell’UWHIB, consente di accedere all’identità del segnalante. L’identità del segnalante non è nota al custode, il quale, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione. Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, l’ANAC garantisce comunque la riservatezza mediante l’acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.
Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su https://www.anticorruzione.it/.
La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l’informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network e nuovi canali di comunicazione quali facebook, twitter, youtube, instagram).
Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24 del 2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:
Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower e prima riportate. Laddove pubblichi invece violazioni utilizzando ad es. uno pseudonimo che non consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.
Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su https://www.anticorruzione.it/.
Il segnalante si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal D. Lgs. n. 24 del 2023, ciò non lo esonera dall’obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.
– di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.
La presente procedura è adottata dall’Amministratore Unico di Lucos s.r.l. e pubblicata sul sito istituzionale di Lucos cliccando al link whistleblowing.
Viene altresì esposta nelle bacheche delle diverse strutture aziendali.
L’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti è pubblicata
sul sito istituzionale di Lucos cliccando al link whistleblowing.